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Sez. 3, Sentenza n. 16331 del 20/11/2002 (Rv. 558604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questioni di diritto rilevabili d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità di altri atti del procedimento - Necessità di esaminare documenti non acquisiti al processo - Conseguente inammissibilità della relativa eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall'art. 372 cod. proc. civ., tra le quali quella relativa alla nullità della sentenza deve essere riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sè e non già anche quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile l'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, di nullità della procura rilasciata in fase monitoria comportante, ad avviso della parte, la nullità di tutti gli atti successivi ivi compresa la sentenza impugnata, posto che il suo esame implica accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in fase di merito.(Fattispecie relativa ad una procura "ad litem", asseritamente viziata per incertezza sul nome della persona conferente, rilasciata dall'ingiungente in fase monitoria e nel successivo giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)