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Sez. L, Sentenza n. 678 del 24/01/1987 (Rv. 450385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - MANCATO PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL GIUDICE - RILEVABILITÀ DELLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NUOVO RITO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DI DETTI POTERI ALLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - PRESUPPOSTI - ECCEZIONE TEMPESTIVA DELLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1987-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - MANCATO PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL GIUDICE - RILEVABILITÀ DELLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NUOVO RITO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DI DETTI POTERI ALLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - PRESUPPOSTI - ECCEZIONE TEMPESTIVA DELLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.*

Nelle controversie di natura previdenziale, assoggettate al nuovo rito del lavoro, il potere del giudice di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - potere previsto dall'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. - deve intendersi riferito unicamente al giudizio di primo grado limitatamente alla prima udienza di discussione e presuppone altresì che la parte interessata abbia tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda della controparte rappresentando la situazione ostativa che ne costituisce il presupposto di fatto; consegue quindi che è tardiva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte in un momento successivo nel prosieguo del giudizio. (V 352/86, mass n 443970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)