Sez. U - , Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017 (Rv. 645035 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Cartella di pagamento per spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)