Sez. U, Sentenza n. 131 del 08/01/1993 (Rv. 480189 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina | Cessazione delle competenze del prefetto e trasferimento alle regioni degli uffici dei medici e veterinari provinciali, con competenza dello Stato quanto agli ordini e collegi professionali - Conseguenze - Giudizio su ricorso contro decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni in tema di iscrizione all'albo e di sanzioni disciplinari o fase giurisdizionale davanti a tale Commissione per impugnazione del provvedimento dell'ordine locale - Contraddittorio necessario con il Ministro della Sanità - Sussistenza - Conseguenze.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina
Venute meno, ex art. 6 legge n. 296 del 1958, le competenze del prefetto (in materia di sanità pubblica), trasferiti alle regioni gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali ed affermata la competenza dello Stato relativamente agli ordini e collegi professionali, il Ministro della Sanità (e non più il prefetto o il medico provinciale) è legittimo contraddittore - insieme con il procuratore della Repubblica e l'ordine professionale - sia nel giudizio avente ad oggetto un ricorso contro decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in materia di iscrizione all'albo o di sanzioni disciplinari, sia nella precedente fase giurisdizionale davanti a tale Commissione, a seguito d'impugnazione del provvedimento amministrativo adottato dall'ordine locale; con la conseguenza che la Corte di Cassazione, ove rilevi che nella fase anzidetta è mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'indicato Ministro, deve dichiarare d'ufficio la nullità del procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi alla Commissione centrale e rimettere gli atti alla medesima per l'innovazione del giudizio a contraddittorio integro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, Legge 13/03/1958 num. 296 art. 6 CORTE COST., DPR 14/01/1972 num. 4 art. 12, Legge 22/07/1975 num. 382 art. 1 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 30, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)