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Sez. 1, Sentenza n. 8845 del 04/05/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150477 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ - SITUAZIONE DI PERICOLO VOLONTARIAMENTE PRODOTTA - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150477-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ - SITUAZIONE DI PERICOLO VOLONTARIAMENTE PRODOTTA - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - ESCLUSIONE.*

Il principio particolare secondo cui non è punibile chi ha commesso fatti costituenti determinati delitti contro l'amministrazione della giustizia per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile documento nella libertà o nell'onore, deriva del principio generale dello stato di necessità, sì che la causa di non punibilità non è applicabile se la situazione di pericolo predetta sia stata volontariamente causata da colui che opera nella necessità. (fattispecie in tema di favoreggiamento.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)