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Sez. 6, Sentenza n. 7203 del 25/10/1989 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184367 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL'ART. 384 COD. PEN. - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184367-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL'ART. 384 COD. PEN. - INDICAZIONE.*

La causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen. in relazione ai singoli delitti contro la pubblica amministrazione in esso considerati, postula, come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di necessità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo, perché basata sul principio della inesigibilità di un comportamento diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. che ha natura di causa oggettiva di esclusione della antigiuridicità). Pertanto non può invocare tale esimente speciale - in quanto non agisce per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso - colui che compie un atto superfluo e non producente ai fini dell'autofavoreggiamento e tanto meno colui che, al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato di un determinato reato, falsamente accusa altri di averlo commesso, quando in virtù del principio etico-giuridico secondo cui "nemo tenetur se detegere", gli era sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere. (V mass n 150477; (Conf mass n 164357, sulla prima parte; (Conf mass n 146627; (contra mass n 171971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)