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Sez. 2, Sentenza n. 2993 del 01/10/2015 Ud. (dep. 22/01/2016) Rv. 265820 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Criteri di valutazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265820-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo. (Fattispecie relativa ad una rapina pluriaggravata ai danni di un Istituto bancario, della somma di euro 47.590, 00, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione d'appello che aveva escluso l'attenuante in considerazione dell'entità della somma sottratta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)