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Sez. L, Sentenza n. 16530 del 04/11/2003 (Rv. 567878 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Contratti con prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad acconto concernente il prepensionamento.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567878-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, relativa ad accordo concernente l'esodo anticipato dal posto di lavoro previa corresponsione di un incentivo al prepensionamento, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva ritenuto gravemente lesiva dell'interesse del lavoratore di esser posto anticipatamente in quiescenza la inequivoca manifestazione di volontà della società datrice di lavoro di non adempiere la propria obbligazione contrattuale volontà desunta dal blocco della relativa procedura su tutto il territorio nazionale e dal tentativo di giustificare i mancati incontri prodromici alla sottoscrizione del verbale conciliativo - ed aveva perciò ritenuto irrilevanti, ai fini della individuazione dell'inadempimento colpevole legittimante la risoluzione, le mancate dimissioni del lavoratore alla data pattuita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)