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Sez. 1, Sentenza n. 5530 del 08/09/1983 (Rv. 430471 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - INDICAZIONE - ESTREMI - GIURIDICO RICHIAMO AGLI ATTI O RISULTANZE DI CAUSE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430471-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - INDICAZIONE - ESTREMI - GIURIDICO RICHIAMO AGLI ATTI O RISULTANZE DI CAUSE - INIDONEITÀ.*

Ai fini dell'ammissibilità della censura di difetto di motivazione, il ricorrente in Cassazione ha l'Onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice del merito, e tale Onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli Atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentono alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure in esso formulate. (Conf 4277/81, mass n 414956).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)