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Sez. 1, Sentenza n. 715 del 18/03/1970 (Rv. 345949 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MIGLIORIE NELLA CASA ASSEGNATA - POTERE DELL'ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL MUTUO INDIVIDUALE- IRRILEVANZA - DIRITTO AL RIMBORSO NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNATARIO SUBENTRANTE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345949-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MIGLIORIE NELLA CASA ASSEGNATA - POTERE DELL'ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL MUTUO INDIVIDUALE- IRRILEVANZA - DIRITTO AL RIMBORSO NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNATARIO SUBENTRANTE - CONFIGURABILITA.*

Il socio assegnatario o prenotatario di casa cooperativa, anche prima del perfezionamento del contratto di mutuo individuale, che gli attribuisce la proprieta dell'immobile, ha il godimento dell'alloggio di proprieta della cooperativa, e puo - con le autorizzazioni previste nell'interesse esclusivo dell'ente dalle leggi sull'edilizia popolare ed economica e dai regolamenti e statuti sociali - far eseguire a proprie spese, nell'alloggio assegnatogli o prenotato, lavori di miglioramento, per i quali l'art 109 del tu 28 aprile 1938, n 1165, gli concede diritto al rimborso di spesa nei confronti dei terzi che subentrino nell'assegnazione dell'alloggio medesimo. (V 1440-66, massima n 322861).*

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)