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Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 30/05/1966 (Rv. 322861 - 01)

EDILIZIA POPOLARE OD ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN ASSEGNATARIO ALL'ALTRO - RIMBORSO DELLE MIGLIORIE - CREDITO DEL PRIMO ASSEGNATARIO.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322861-01

EDILIZIA POPOLARE OD ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN ASSEGNATARIO ALL'ALTRO - RIMBORSO DELLE MIGLIORIE - CREDITO DEL PRIMO ASSEGNATARIO.*

A norma dell'art. 109 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, l'assegnatario che subentri ad altri nell'assegnazione di un alloggio, e tenuto a rimborsare non la cooperativa edilizia, ma il precedente assegnatario di quanto costui abbia speso per le migliorie eseguite in proprio nell'appartamento. *

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)