Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 30/05/1966 (Rv. 322861 - 01)
EDILIZIA POPOLARE OD ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN ASSEGNATARIO ALL'ALTRO - RIMBORSO DELLE MIGLIORIE - CREDITO DEL PRIMO ASSEGNATARIO.*
EDILIZIA POPOLARE OD ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN ASSEGNATARIO ALL'ALTRO - RIMBORSO DELLE MIGLIORIE - CREDITO DEL PRIMO ASSEGNATARIO.*
A norma dell'art. 109 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, l'assegnatario che subentri ad altri nell'assegnazione di un alloggio, e tenuto a rimborsare non la cooperativa edilizia, ma il precedente assegnatario di quanto costui abbia speso per le migliorie eseguite in proprio nell'appartamento. *
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)