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Sez. 3, Sentenza n. 6368 del 07/06/1995 (Rv. 492707 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Udienza di discussione - Potere del pretore di disporre l'ammissione ed immediata escussione dei testi - Conseguente onere delle parti di citare questi ultimi per tale udienza - Inosservanza - Decadenza - Art. 420 penultimo comma c.p.c. sulle comunicazioni e notificazioni d'ufficio - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492707-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

Nel rito del lavoro rientra tra i poteri del pretore quello, previsto dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., di disporre, nell'udienza di discussione, l'ammissione e l'immediata escussione dei testi con la conseguenza che grava su ciascuna delle parti l'onere di citare per tale udienza i testi di cui chiede l'ammissione; l'inosservanza di tale prescrizione è a causa di decadenza a carico della parte istante, decadenza che, pur non essendo espressamente prevista, discende tuttavia dalla previsione del potere-dovere del giudice di procedere all'immediata assunzione dei mezzi di prova, proposti dalle parti, salvo che ciò non sia possibile. Nè a ciò è di ostacolo il disposto del penultimo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., secondo cui a tutte le comunicazioni e notificazioni occorrenti provvede l'ufficio, atteso che tale disposizione si riferisce unicamente alle comunicazioni e alle notificazioni previste dai due commi precedenti (riguardanti la chiamata in causa del terzo) e non esime le parti dall'osservanza dell'art. 250 cod. proc. civ. e dell'art. 104 disp. trans. c.p.c. che pongono a carico della parte interessata l'onere di richiedere l'intimazione dei testimoni da escutere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)