Sez. L, Sentenza n. 3347 del 30/03/1998 (Rv. 514102 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza sulla competenza e sulle spese del giudizio - Impugnazione con il regolamento di competenza - Necessità - Autonomo rilievo della decisione sulle spese - Condizioni - Risoluzione di specifico contrasto sul relativo regime - Impugnabilità in via ordinaria.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza che nel pronunziare sulla competenza statuisca sulle spese in ottemperanza al disposto degli articoli 91 e 279 comma secondo n. 1 cod. proc. civ. è soggetta a regolamento necessario di competenza e non all'impugnazione ordinaria ogni volta che la statuizione sulle spese costituisce un mero accessorio rispetto alla pronunzia sulla competenza. Tale statuizione, infatti, in via di principio accede alla declaratoria di incompetenza mentre assume rilievo autonomo e può formare pertanto oggetto di autonomo gravame nelle forme dell'impugnazione ordinaria solo se risolve un contrasto specifico sul regime delle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)