Sez. L, Sentenza n. 6664 del 13/06/1991 (Rv. 472640 - 01)
Competenze civili - Regolamento di competenza - In genere | Sentenza sulla competenza e sulle spese del giudizio - Istanza di regolamento necessario - Limitazione alla prima questione - Conseguenza.
Competenze civili - Regolamento di competenza - In genere
La sentenza, che, oltre a pronunciare sulla competenza (intesa per statuizione sulla medesima anche l'affermazione di litispendenza ex art. 42, primo comma, cod. proc. civ.), provvede sulle spese del giudizio, è impugnabile con l'istanza di regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. solo con riguardo alle questioni sulla competenza, mentre per il capo relativo alle spese l'impugnazione deve essere proposta nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)