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Sez. L, Sentenza n. 6664 del 13/06/1991 (Rv. 472640 - 01)

Competenze civili - Regolamento di competenza - In genere | Sentenza sulla competenza e sulle spese del giudizio - Istanza di regolamento necessario - Limitazione alla prima questione - Conseguenza.
Stato
decisa il 1991-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472640-01

Competenze civili - Regolamento di competenza - In genere

La sentenza, che, oltre a pronunciare sulla competenza (intesa per statuizione sulla medesima anche l'affermazione di litispendenza ex art. 42, primo comma, cod. proc. civ.), provvede sulle spese del giudizio, è impugnabile con l'istanza di regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. solo con riguardo alle questioni sulla competenza, mentre per il capo relativo alle spese l'impugnazione deve essere proposta nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)