Sez. 1, Sentenza n. 45711 del 07/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220370 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE | Impugnazione proposta dal pubblico ministero - Trasmissione dell'atto mediante "fax" - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE
In tema di modalità di proposizione delle impugnazioni, attesa l'applicabilità anche al pubblico ministero delle regole dettate dall'art.583 c.p.p., deve escludersi l'ammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso dallo stesso pubblico ministero a mezzo "fax", non rientrando tale modalità di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)