Sez. 1, Sentenza n. 16776 del 04/04/2006 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234250 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Impugnazione proposta dal pubblico ministero - Trasmissione dell'atto mediante "fax" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
Le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicchè é inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non é prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)