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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17574 del 27/07/2010 (Rv. 614251 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | CERTALEX - Ricongiungimento familiare - Visto di ingresso - "Ius superveniens" di cui all'art. 23 della legge n. 189 del 2002 - Applicabilità nel corso dell'istruttoria del procedimento amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614251-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio "tempus regit actum", l'autorità amministrativa, cui spetta di applicare la legge vigente all'atto dell'adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione; in particolare, lo "ius superveniens" costituito dall'art. 23 della legge n. 189 del 2002, che ha modificato la lettera c) dell'art.29 d.lgs. n.286 del 1998, aggiungendo alla frase "genitori a carico" la proposizione "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2006 num. 189 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)