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Sez. 3, Sentenza n. 13948 del 30/06/2005 (Rv. 582699 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Procedura per il rilascio a seguito di azione di recesso del locatore - Esecuzione - Disciplina transitoria - Art. 9 della legge n. 61 del 1989 - Disciplina - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582699-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO

In tema di esecuzione del provvedimento ottenuto dal locatore di rilascio di immobile adibito ad uso diverso da abitazione, l'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551 (convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61, secondo cui << . la corresponsione dell'importo. comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile>>), formalmente inserito -come ultimo comma- nell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è destinato ad integrare la disciplina ordinaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento e risponde ad una finalità di carattere generale, risultando pertanto applicabile anche alle locazioni in regime transitorio regolate dall'art. 69 della legge sull'equo canone, stante l'esigenza -comune alle locazioni in regime ordinario e a quelle in regime transitorio- di evitare che il giudizio di determinazione dell'indennità di avviamento possa essere strumentalmente usato per ritardare l'esecuzione del provvedimento di rilascio. Ne consegue che, anche per gli immobili locati prima dell'entrata in vigore della suindicata legge n. 392 del 1978, la corresponsione (cui è parificata l'offerta reale con effetto liberatorio "ex" artt. 1206 e segg. cod. civ.) dell'indennità provvisoriamente determinata nella sentenza di primo grado funge da condizione di procedibilità dell'azione di rilascio e, corrispondentemente, rendendo esigibile l'obbligo di restituzione dell'immobile, costituisce in mora il conduttore, con le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 1591 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 9, Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)