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Sez. 3, Sentenza n. 5116 del 09/03/2006 (Rv. 594161 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Condizione - Corresponsione dell'indennità ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, come aggiunto dall'art. 9 della legge n. 61 del 1989 - Conseguente procedibilità dell'esecuzione del rilascio - Sussistenza - Sopravvenuta estinzione del giudizio di determinazione di detta indennità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594161-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale opera solo come mera condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio dell'immobile e, a tal fine, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come introdotto dall'art. 9 della legge n. 61 del 21 febbraio 1989, il versamento dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio di determinazione di detta indennità, l'assolvimento della suddetta condizione con la conseguente legittimità dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, senza che rilevi in proposito l'eventuale successiva estinzione del menzionato giudizio relativo alla determinazione dell'indennità medesima.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)