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Sez. L, Sentenza n. 5002 del 29/05/1990 (Rv. 467439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 COD. CIV. - PORTATA - MISURE E CAUTELA RELATIVE ALL'AMBIENTE DI LAVORO - INCLUSIONE - MALARIA CONTRATTA DA LAVORATORE ALLO ESTERO - CONTROVERSIA INSTAURATA DA QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLO ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 COD. CIV. - PORTATA - MISURE E CAUTELA RELATIVE ALL'AMBIENTE DI LAVORO - INCLUSIONE - MALARIA CONTRATTA DA LAVORATORE ALLO ESTERO - CONTROVERSIA INSTAURATA DA QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLO ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - OGGETTO.*

Gli obblighi imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ., in tema di tutela delle condizioni di lavoro, si riferiscono non solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dallo imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quello ambiente sia i rischi derivanti dall'Azione di fattori ad esso esterni ed inerenti alla località in cui tale ambiente è posto. Pertanto, nella controversia instaurata dal lavoratore che abbia lavorato in zona malarica all'estero (nella specie, in Camerun) contraendo la relativa malattia (cui attiene specificatamente la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre che la sentenza della stessa Corte n. 369 del 1985, sull'estensione dell'applicabilità della normativa sulla Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane), è Onere del datore di lavoro dimostrare che, adibendo il dipendente a mansioni allo aperto in una regione umida costituente l'habitat naturale della anofele, abbia fatto il possibile per evitargli il contagio della malaria, ad iniziare dalla fornitura del chinino necessario ad evitare lo sviluppo della malattia. (V 2692/85, mass n 445747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)