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Sez. L, Sentenza n. 11120 del 26/10/1995 (Rv. 494375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Azione di responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Concorso con quella extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. - Ammissibilità - Distribuzioni dell'onere probatorio - Distinzione - Requisito soggettivo del dolo o della colpa - Sussistenza in entrambi i casi di responsabilità - Necessità -.
Stato
decisa il 1995-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del "neminem laedere" sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ.. La duplicità del titolo risarcitorio comporta un distinto regime per ciascuna delle due azioni per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova (gravando sul datore di lavoro la dimostrazione, quando sia dedotta la violazione dei suddetti obblighi contrattuali, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno); ma ciò non incide sull'elemento costitutivo della fattispecie di illecito, rappresentato in entrambi i casi dal requisito soggettivo del dolo o della colpa che caratterizza la condotta antigiuridica, dovendosi comunque escludere la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'imprenditore, in base ad un criterio puramente oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)