Sez. 1, Sentenza n. 288 del 15/01/1979 (Rv. 396367 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EFFICACIA LIBERATORIA PER L'ESPROPRIANTE - CONSEGUIMENTO, DA PARTE DELL'ESPROPRIATO, ATTRAVERSO L'OPPOSIZIONE A STIMA DI UNA MAGGIORE INDENNITA - CORRESPONSIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE DELLA DIFFERENZA TRA LA SOMMA ORIGINARIAMENTE DEPOSITATA E QUELLA MAGGIORE SUCCESSIVAMENTE LIQUIDATA - ESECUZIONE FORZATA DA PARTE DELL'ESPROPRIATO PER IL RESIDUO - INAMMISSIBILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EFFICACIA LIBERATORIA PER L'ESPROPRIANTE - CONSEGUIMENTO, DA PARTE DELL'ESPROPRIATO, ATTRAVERSO L'OPPOSIZIONE A STIMA DI UNA MAGGIORE INDENNITA - CORRESPONSIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE DELLA DIFFERENZA TRA LA SOMMA ORIGINARIAMENTE DEPOSITATA E QUELLA MAGGIORE SUCCESSIVAMENTE LIQUIDATA - ESECUZIONE FORZATA DA PARTE DELL'ESPROPRIATO PER IL RESIDUO - INAMMISSIBILITA.*
Poiche il deposito presso la cassa depositi e prestiti della somma dovuta a titolo di indennita di espropriazione ha, dalla data in cui e compiuto, effetto liberatorio per l'espropriante, non sussiste il diritto dell'espropriato - che, a seguito di opposizione a stima, abbia conseguito la liquidazione di una piu elevata indennita - di procedere ad esecuzione forzata quando l'espropriante, dopo la notifica del precetto, abbia provveduto a corrispondergli direttamente la differenza tra la somma originariamente depositata e quella giudizialmente liquidata, dovendosi escludere che con la statuizione di condanna al pagamento della maggiore indennita, sia imposto all'espropriante il diretto versamento all'espropriato anche della somma gia corrisposta mediante l'anzidetto deposito. (V 4065/77, mass n 387748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)