Sez. 1, Sentenza n. 7295 del 09/12/1983 (Rv. 431891 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - COLPEVOLE RITARDO DELL'ESPROPRIANTE NEL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - FATTISPECIE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - COLPEVOLE RITARDO DELL'ESPROPRIANTE NEL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - FATTISPECIE.*
Un colpevole ritardo dell'espropriante nel pagamento dell'indennità espropriativa, quale presupposto affinché lo stesso possa essere condannato al risarcimento del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., non è ravvisabile nel fatto che l'espropriante medesimo, dopo aver depositato presso la cassa depositi e prestiti l'indennità fissata in Sede d'espropriazione, abbia differito il concreto soddisfacimento del creditore, ricorrendo con insuccesso davanti al giudice amministrativo per contestare la legittimità del decreto di espropriazione, e proponendo opposizione alla stima davanti al giudice ordinario, respinta per la riconosciuta congruità dell'indennità, trattandosi di comportamento che può trovare la sua sanzione solo nell'ambito della previsione dell'art. 96 cod. proc. civ., sotto il profilo della responsabilità processuale aggravata, in relazione alla mala fede o colpa grave del soccombente in giudizio. (V 3825/83, mass n 428744; (V 410/81, mass n 410876; (V 288/79, mass n 396367; (V 5682/78, mass n 395471; (V 4065/77, mass n 387748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)