Sez. 6, Sentenza n. 2317 del 02/02/1972 Ud. (dep. 13/04/1972) Rv. 120752 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DIVIETO DI VENDITA E COSTRUZIONE DI MACCHINE NON CORRISPONDENTI AI REQUISITI - SEMPLICE DETENZIONE DA PARTE DEL COMMERCIANTE - INSUSSISTENZA DI REATO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DIVIETO DI VENDITA E COSTRUZIONE DI MACCHINE NON CORRISPONDENTI AI REQUISITI - SEMPLICE DETENZIONE DA PARTE DEL COMMERCIANTE - INSUSSISTENZA DI REATO.*
L'art 7 del DPR 27 aprile 1955, n 547, vieta la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonche la installazione di impianti che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. La legge pertanto mira a punire, oltre alla costruzione, gli Atti che pongono in essere un trasferimento della proprieta o del possesso dei macchinari o materiali non conformi alle prescrizioni; restano esclusi dalla portata della norma gli Atti che non rivestono tale efficacia traslativa, come la detenzione, o in genere il possesso da parte del commerciante. (V 101385, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)