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Sez. 3, Sentenza n. 32767 del 11/06/2024 Cc. (dep. 21/08/2024) Rv. 286761-01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Incidente di esecuzione - Finalizzato alla rideterminazione delle spese processuali liquidate in una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad oblazione - Ammissibilità - Esclusione - Necessaria proposizione di opposizione innanzi al giudice civile.
Stato
decisa il 2024-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286761-01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE

In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).

Cod. Pen. art. 162 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 165, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)