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Sez. 3, Sentenza n. 7604 del 12/07/1995 (Rv. 493241 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Condanna penale del notaio per una delle ipotesi previste dall'art. 142 legge notarile - Effetti - Vincolatività nel successivo procedimento disciplinare - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493241-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 142, secondo comma, legge notarile, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 1990, la sottoposizione del notaio a condanna per uno dei reati ivi richiamati costituisce soltanto presupposto di fatto per l'avvio del giudizio disciplinare, nel quale il giudice civile, in piena autonomia, dovrà accertare i fatti e valutarne la rilevanza sotto l'aspetto disciplinare. Ne consegue che l'eventuale irrogazione della sanzione della destituzione conseguirà ad un accertamento della responsabilità disciplinare compiuto dal giudice civile con pienezza di cognizione, sicché nessuna rilevanza potrà spiegare il tipo di sentenza di condanna costituente il presupposto dell'azione disciplinare, e cioè sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. ovvero sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, essendo entrambe non vincolanti nel predetto giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 653 cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 653, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)