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Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 16/07/1997 (Rv. 506054 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Principio dell'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale - Sussistenza - Affermazione in sede disciplinare della strumentalità dell'illecito disciplinare rispetto al reato penale - Legittimità - Contrasto con il principio di autonomia del giudizio disciplinare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506054-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Non sussiste incompatibilità logica e concettuale tra il principio della autonomia del giudizio disciplinare instauratosi a carico di un notaio ai sensi degli artt. 142 e ss. della legge n. 89 del 1913 e la affermazione, formulata all'esito di tale giudizio da parte del giudice civile, della esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra la fattispecie contestata in sede disciplinare e quella (più grave) accertata dal giudice penale, poiché, pur prescindendo il giudizio disciplinare dagli esiti del processo penale, ai fini della valutazione "dell'animus" del soggetto agente l'accertamento di tale strumentalità si risolve nella individuazione di un legittimo elemento rafforzativo del convincimento del giudicante. (Nella specie, la Corte di appello aveva ritenuto che l'illecito disciplinare - omessa conservazione di ben trentuno atti rogitati - fosse strumentale, a titolo di dolo, al più grave illecito penale nella specie contestato: la S.C., nel confermare tale decisione, ha enunciato il suindicato principio di diritto).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)