Sez. 3, Sentenza n. 6151 del 08/07/1997 (Rv. 505817 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Processo disciplinare - Sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Per una delle ipotesi di cui all'art. 142 legge notarile - Conseguenza - Efficacia vincolante della pronuncia nel successivo procedimento disciplinare (C. Cost. sentenza n. 40 del 1990) - Insussistenza - Applicabilità al giudizio disciplinare del disposto di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Con riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 142 della legge notarile, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 1990, la eventuale sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen.) pronunciata, in sede penale, nei confronti del notaio costituisce un mero presupposto di fatto rispetto all'instaurazione del giudizio disciplinare, in seno al quale è demandato, al giudice civile, l'accertamento, in assoluta autonomia, dei fatti addebitati al professionista onde valutarne la rilevanza in sede disciplinare (con conseguente inapplicabilità, in detta sede, della disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., che prevede l'inefficacia, nei giudizi civili ed amministrativi, della sentenza emessa con il rito speciale cosiddetto del "patteggiamento").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)