Sez. U, Sentenza n. 7350 del 27/07/1998 (Rv. 517526 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato - Limiti - Questioni relative alla legittimazione a ricorrere o all'interesse a impugnare il procedimento amministrativo - Deducibilità con ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Tra i motivi attinenti alla giurisdizione per i quali la decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata dinnanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione non rientrano le questioni concernenti l'esistenza in concreto della legittimazione a ricorrere e dell'interesse a impugnare il provvedimento amministrativo in quanto esse non investono la sussistenza dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice ma riguardano esclusivamente la correttezza dell'esercizio delle attribuzioni stesse nel caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)