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Sez. U, Sentenza n. 9595 del 15/11/1994 (Rv. 488598 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato delle pronunce dei giudici amministrativi - Limitazione all'osservanza dei limiti esterni di detti giudici - Conseguenza - Deduzione di errori "in iudicando" o "in procedendo" diversi dai limiti delle attribuzioni giurisdizionali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488598-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il Sindacato delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, in sede di impugnazione delle pronunce dei giudici amministrativi, è circoscritto - siccome statuito dagli articoli 111 Cost., 362 cod. proc. civ., 48 R.D. 26.6.1924 n. 1054 - alle questioni attinenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detti giudici, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio di quella loro funzione. Ne deriva che, in detta sede, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in "iudicando" o "in procedendo" (nella specie, la pretesa mancanza di interesse dei ricorrenti al giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)