Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 marzo 1971, causa 29/70
Epigrafe
Nella causa 29-70
ANTONIO MARCATO dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Edmond Wirion, del foro di Lussemburgo, 1, place du Théâtre,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 1967-30 giugno 1969,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: A. Trabucchi, presidente di Sezione; P. Pescatore (relatore) e. H. Kutscher, giudici;
avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il sig. Antonio Marcato, entrato in servizio presso la Commissione delle CC.EE. il 12 novembre 1958, il 1o ottobre 1963 veniva assegnato, dopo avervi effettuato un periodo di prova di sei mesi, al reparto meccanografia, in qualità di operatore meccanografico. Mentre fino a questa ultima data i rapporti informativi sul suo conto erano stati favorevoli, quello riguardante il periodo 1o luglio 1967 — 30 giugno 1969, notificatogli nel novembre 1969, conteneva giudizi sfavorevoli, in particolare riguardo alla competenza e al rendimento.
paragrafo 2
Quanto alla prima, il rapporto dichiara inferiori alla media le cognizioni inerenti alle sue mansioni come pure la capacità di comprendere e risolvere i problemi; le iniziative erano frequenti, ma si risolvevano spesso in una catastrofe. A proposito dell'attitudine ad organizzare il lavoro altrui, il rapporto parla di «disorganizzazione, malgrado la cura meticolosa per i fascicoli».
paragrafo 3
Per quanto riguarda il rendimento, la qualità del lavoro è giudicata «molto variabile», la rapidità d'esecuzione eccellente «quando non commette errori» e il metodo di lavoro inferiore alla media e tale da causare un «disordine completo». Il 12 febbraio 1970, il Marcato si rivolgeva al vicedirettore generale dell'amministrazione della Commissione, per confermargli le oservazioni formulate nel firmare il rapporto del novembre 1969 e chiedergli che questo fosse modificato. L'8 giugno 1970, gli veniva comunicato il parere sul rapporto informativo di cui trattasi emesso dal comitato paritetico dei rapporti. In questo parere è detto fra l'altro che
paragrafo 4
«in vista di questo complesso di elementi, le deficienze professionali dell'interessato, quali risultano dal rapporto informativo, appaiono di natura relativa e riguardano l'adempimento di determinati compiti che gli sono attualmente affidati a causa delle sue mansioni. La soluzione del problema che emerge dal rapporto potrebbe essere trovata in una nuova assegnazione dell'interessato, il cui zelo e il cui rendimento quantitativo sono fuori discussione; esse esulano communque dalla competenza di questo comitato».
paragrafo 5
Il comitato riteneva, in definitiva, che non vi fosse motivo di dar seguito alle osservazioni formulate dal Marcato, per quanto riguarda la validità del rapporto informativo.
paragrafo 6
Il 12 giugno 1970, il Marcato ha proposto il presente ricorso col quale chiede l'annullamento del rapporto di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 14 gennaio 1971. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 febraio 1971.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
accogliere il ricorso e annullare il rapporto impugnato, in quanto gli arreca un danno ingiusto;
dargli atto ch'egli offre di provare con ogni mezzo ammesso la propria attitudine ad espletare tutte le mansioni di gerente e di operatore degli ordinatori della terza generazione attualmente in uso nel suo reparto e, più in generale, le proprie capacità di lavoro e di organizzazione;
porre le spese a carico della Commissione.
paragrafo 3
La Commissione ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il ricorrente contesta, nel modo più reciso, non solo le valutazioni sfavorevoli formulate nei suoi confronti, ma. anche la motivazione astratta del rapporto.
paragrafo 3
a) Richiamandosi al concetto di «normalità», egli sostiene che, posto che i precedenti rapporti erano favorevoli, incombe alla Commissione l'onere di provare, in modo chiaro e convincente, i fatti che avrebbero giustificato la radicale modifica del giudizio sulle sue attitudini.
b) Gli argomenti dedotti dalla Commissione per giustificare la divergenza tra i rapporti precedenti e quello di cui è causa, sono infondati. L'affermazione che il ricorrente, data la sua limitata preparazione professionale, non è in grado di «portarsi al livello della progredita tecnica attuale» è assolutamente gratuita e in contrasto coi fatti.
Gli ordinatori della terza generazione sono in esercizio, non già dal 1o luglio 1967, ma dall'inizio del 1966 e non sono diversi da quelli attualmente in servizio. Benché ai nuovi ordinatori, sempre della terza generazione, siano state apportate talune migliorie, si tratta di particolari che non implicano alcuna modifica sostanziale. Si tratta di un'estensione quantitativa, non già di una modifica qualitativa.
Il ricorrente sostiene inoltre di aver seguito attentamente l'evoluzione di detti ordinatori e che non gli è stato finora affidato alcun compito superiore alle sue forze.
c) E assolutamente gratuita l'affermazione secondo cui, grazie alla comprensione dei suoi superiori, gli sono stati affidati solo compiti facili.
È sua intima persuasione che il suo superiore gerarchico voleva favorire, a suo danno, i propri compatrioti. A questo proposito, è sintomatico il fatto che il 50 % degli operatori sono della stessa nazionalità del capo servizio.
d) Egli insiste sul valore dei documenti prodotti i quali, trattandosi di ringraziamenti spontanei di numerosi utenti dei lavori meccanografici da lui effettuati, sono in pieno contrasto coi giudizi sfavorevoli formulati nei suoi confronti. Egli rinnova l'offerta di provare le proprie attitudini.
e) Il parere del comitato paritetico dei rapporti è irrilevante. La composizione di questo comitato rende impossibile un giudizio obiettivo.
f) La Corte, benché non possa sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione, ha tuttavia il potere di controllare se i fatti menzionati nel rapporto impugnato siano materialmente esatti e logicamente compatibili con la valutazione criticata.
paragrafo 4
La Commissione assume che, benché le cognizioni e le qualifiche del ricorrente siano state sufficienti sino ad un certo moménto, i progressi tecnici nel settore della meccanografia sono stati talmente rapidi e rilevanti ed hanno reso così complicati i compiti relativi che le sue rudimentali cognizioni tecniche si sono rivelate inadeguate alle nuove esigenze del nuovo materiale messo in servizio.
paragrafo 5
Ciò spiega la differenza tra il rapporto di cui trattasi e quelli anteriori. Detto rapporto significa che il ricorrente può essere considerato normale come gestore (cioè incaricato di un ordinatore della prima generazione), ma non possiede le cognizioni necessarie al pannellista di un ordinatore della terza generazione.
paragrafo 6
a) Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, il progresso tecnico nel campo degli ordinatori, a partire dal 1966, è stato rilevante e sostanziale. Esso è caratterizzato in ispecie dalla molteplicità e complessità sempre maggiori dei lavori e dei programmi che un ordinatore attuale può svolgere simultaneamente, mentre i vecchi ordinatori dovevano svolgerli uno alla volta. Un ordinatore la cui capacità ed i cui annessi sono quadruplicati in circa due anni esige una nuova tecnica; gli addetti stessi hanno dovuto seguire gli sviluppi ed adattarvisi. Il progresso tecnico e la complessità sempre maggiore dei compiti hanno come conseguenza che qualsiasi errore di manipolazione o iniziativa poco felice di un addetto non all'altezza crea perturbazioni e difficoltà per il servizio molto maggiori di prima.
b) L'affermazione secondo cui non sarebbe stato affidato al ricorrente alcun lavoro ch'egli non sia stato in grado di compiere — affermazione del resto troppo recisa — trascura il fatto che la comprensione dei superiori e la necessità che il servizio funzionasse regolarmente hanno indotto questi ultimi ad evitare, nei limiti del possibile, di affidare al ricorrente dei lavori troppo complicati. Il rapporto impugnato rispecchia appunto questa situazione.
c) La forte proporzione di operatori della stessa nazionalità del loro capo — inferiore tuttavia al 50 % — si spiega agevolmente col fatto che il centro calcolatori, prima della fusione, si trovava a Bruxelles e che il personale, consistente essenzialmente di agenti locali, assunti sul posto, era in grande maggioranza di nazionalità belga.
d) I documenti prodotti dal ricorrente sono irrilevanti giacché, a parte il fatto che sono molto recenti, si limitano a dare atto dei risultati di un lavoro effettuato dal reparto meccanografico, senza esprimere un giudizio sulle circostanze nelle quali detto lavoro è stato eseguito e condotto in porto.
e) Le prove offerte dal ricorrente non sono pertinenti: i giudizi contenuti in un rapporto informativo sono di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa e, soprattutto, non è affatto detto che una perizia possa mettere in luce in ogni caso gli errori e le iniziative poco felici che il ricorrente può commettere di tanto in tanto e la cui gravità varia con la complessità dei lavori che gli sono di volta in volta affidati.
f) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che questa nega, in linea di principio, di essere competente a sindacare il giudizio formulato dall'amministrazione sulle attitudini professionali di un dipendente, qualora, come nella fattispecie, detto giudizio implichi complesse valutazioni. Nel nostro caso, non vi è alcun elemento — indizi di sviamento di potere o discordanze fra il giudizio riguardante il ricorrente e quelli relativi ad altri dipendenti di analoghe attitudini — che consenta di ritenere erroneo il rapporto impugnato.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 2
2/3 A differenza delle precedenti note caratteristiche, che erano favorevoli, il rapporto del 1969 contiene giudizi sfavorevoli soprattutto sulla competenza e sul rendimento. La Commissione spiega questo mutamento col progresso tecnico, particolarmente rapido nel campo della meccanografia, che avrebbe reso insufficienti le cognizioni e le attitudini del ricorrente.
paragrafo 3
4/5 Dal canto suo, il ricorrente ha offerto di provare con ogni mezzo ammesso la propria attitudine ad effettuare qualsiasi lavoro sulle più moderne attrezzature meccanografiche in uso nel suo reparto e, più in generale, le proprie capacità di lavoro e di organizzazione. Esso ha inoltre prodotto degli attestati contenenti giudizi in pieno contrasto con quelli formulati nel rapporto informativo.
paragrafo 4
6/7 Il giudizio sfavorevole espresso sul ricorrente nel rapporto di cui è causa, benché possa apparire sorprendente di fronte ai giudizi precedenti, pare basarsi unicamente sulle constatazioni fatte dall'amministrazione e sulla valutazione da essa effettuata delle attitudini professionali dell'interessato. La Corte non può controllare la fondatezza della valutazione, da parte dell'amministrazione, delle attitudini professionali di un dipendente, qualora detta valutazione implichi complessi giudizi che, per loro natura, sfuggono ad un controllo obiettivo.
paragrafo 5
8/9 D'altro canto, il ricorrente non ha provato l'esistenza di un vizio del procedimento seguito nel redigere i rapporti, né di un manifesto errore di fatto, né di una violazione delle altre garanzie offerte dallo statuto. Le prove offerte allo scopo di far modificare il giudizio sfavorevole sono di conseguenza inammissibili.
punto 1
Il ricorso è diretto all'annullamento del rapporto informativo (art. 43 dello statuto del personale) sul ricorrente, per il periodo 1o luglio 1967-30 giugno 1969.
punto 10
Il ricorso va pertanto respinto
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
11/13 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie l'art. 43,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE (Seconda Sezione),
respingendo ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Trabucchi
Pescatore
Kutscher
Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 17 marzo 1971.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi