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Sez. L, Sentenza n. 6982 del 20/08/1987 (Rv. 455158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - ATTRIBUZIONE CONVENZIONALE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE ALLE MANSIONI DELL'ASSUNZIONE - DURATA DELL'ESPERIMENTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE RELATIVA A DETTA QUALIFICA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - ATTRIBUZIONE CONVENZIONALE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE ALLE MANSIONI DELL'ASSUNZIONE - DURATA DELL'ESPERIMENTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE RELATIVA A DETTA QUALIFICA - NECESSITÀ.*

La legittimità, anche nel caso di assunzione in prova, della attribuzione convenzionale di una qualifica superiore alle mansioni effettive comporta che la durata massima dell'esperimento debba essere quella prevista dalla disciplina collettiva in relazione alla detta qualifica superiore, ancorché da ciò derivi un allungamento del periodo di prova (previsto di durata minore in rapporto alle mansioni inferiori effettivamente svolte), atteso anche che il lavoratore ha interesse, oltre che alla stabilità del rapporto, alla possibilità di dare la più ampia dimostrazione possibile della propria idoneità. (V 2261/86, mass n 445408; (V 1843/84, mass n 433912; (V 3702/83, mass n 428608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)