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Sez. L, Sentenza n. 3702 del 28/05/1983 (Rv. 428608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PERIODO DI PROVA - PAUSE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1983-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PERIODO DI PROVA - PAUSE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Conformemente alla funzione del rapporto di lavoro in prova, il lavoratore, pur essendo interessato a che il periodo preparatorio del futuro rapporto definitivo non si protragga oltre il termine stabilito, ha nondimeno il fondamentale interesse a che la propria prestazione trovi effettiva attuazione onde porre il datore di lavoro in condizione di poterla adeguatamente valutare. Pertanto, in Mancanza di precisazione contrattuale al riguardo, l'interprete non può alterare la funzione strumentale del periodo di prova comprendendovi anche le pause verificatesi nel corso del particolare rapporto di lavoro e deve commisurare alla durata complessiva pattuita il solo totale di giorni di lavoro effettivo, esclusi quelli durante i quali vi sia stata sospensione della prestazione per festività, permessi, malattia, ferie ecc. (V 5381/79, mass n 401969; (V 924/76, mass n 379573; (V 2650/74, mass n 371108).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)