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Sez. L, Sentenza n. 1843 del 16/03/1984 (Rv. 433912 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA MANSIONI EFFETTIVE E QUALIFICA - EFFETTI - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA FORMALE CORRISPONDENTE A LIVELLI RETRIBUTIVI SUPERIORI IN FAVORE DI LAVORATORE SOTTOPOSTO AD ALTRI - OBBLIGO DI CONFERIRE UNA QUALIFICA FORMALE SUPERIORE ANCHE AL LAVORATORE PREPOSTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA MANSIONI EFFETTIVE E QUALIFICA - EFFETTI - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA FORMALE CORRISPONDENTE A LIVELLI RETRIBUTIVI SUPERIORI IN FAVORE DI LAVORATORE SOTTOPOSTO AD ALTRI - OBBLIGO DI CONFERIRE UNA QUALIFICA FORMALE SUPERIORE ANCHE AL LAVORATORE PREPOSTO - INSUSSISTENZA.*

Il principio di corrispondenza tra mansioni effettive e qualifica, posto dall'art. 2095 cod. civ. e precisato nell'art. 96 disp. Att. Dello stesso codice, nel senso che il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni, mentre vincola il datore di lavoro a conferire al lavoratore la qualifica e il grado corrispondente alle concrete mansioni esercitate, non gli impedisce di attribuire formalmente a lavoratori, anche non compresi nello stesso grado, una qualifica migliore di quella che comporterebbero le mansioni, di ordine inferiore a quelle peculiari della qualifica e del grado attribuiti, perché in tal caso egli conferisce ai prestatori condizioni di miglior favore, connesse normalmente al miglior livello retributivo. Pertanto, l'attribuzione di qualifiche formali corrispondenti a livelli retributivi superiori, effettuata, in base ad un accordo aziendale, in favore di lavoratori sottoposti ad altri (di grado superiore), non comporta per il datore di lavoro l'Obbligo di conferire una qualifica formale superiore anche al lavoratore preposto a quelli beneficiari delle condizioni di miglior favore, al solo fine di mantenere la differenziazione gerarchica, che non rimane pregiudicata. (V 2092/64, mass n 303055).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)