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Sez. L, Sentenza n. 613 del 22/01/1987 (Rv. 450337 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI SISTEMA DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA E DIARIA PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450337-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI SISTEMA DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA E DIARIA PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*

L'interpretazione delle Disposizioni collettive (di diritto comune) compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva affermato che il sistema di calcolo dell'indennità di trasferta e diaria, stabilito nella norma transitoria in calce all'art. 3 dell'accordo nazionale interconfederale del 17 giugno 1975 con riferimento ai valori del punto di contingenza validi all'1 gennaio 1975, moltiplicati, relativamente a quelli maturati dall'1 maggio 1975 in poi, per il coefficiente 2, 52, fosse rimasto immutato nel successivo contratto nazionale del 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri e nel nuovo accordo interconfederale del 12 marzo 1980). (Conf 4301/86, mass n 447067; (Conf 3951/86, mass n 446777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/1975, Contr. Coll. 23/07/1976, Contr. Coll. 12/03/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)