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Sez. 3, Sentenza n. 9285 del 15/12/1987 (Rv. 456466 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456466-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ.*

Proposta domanda di rilascio di un fondo rustico dal concedente contro l'affittuario per scadenza del contratto, ove sorga questione sull'assoggettamento del contratto stesso alla proroga legale, le condizioni relative alla sussistenza o meno del diritto a detta proroga, sotto il profilo della qualifica di coltivatore diretto spettante all'affittuario debbono essere valutate con riferimento al momento della decisione del giudice di merito, sia per quanto riguarda l'aspetto soggettivo (forza lavorativa) sia quello oggettivo (normali necessità di coltivazione del fondo), trattandosi di una delle condizioni dell'Azione, che attiene alla valutazione dell'esistenza del diritto fatto valere in giudizio. (Conf 2823/82, mass n 420691; (Conf 523/80, mass n 403911; (Conf 2785/79, mass n 399095).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)