Sez. U, Sentenza n. 8374 del 11/04/2006 (Rv. 588868 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Allegazione di specifiche circostanze di fatto relative ad un determinato rapporto giuridico - Giudice designato dalla legge in relazione a quel rapporto - Giurisdizione - Sussistenza - Ingegnere dipendente di ente locale - Domanda di pagamento di compensi per prestazioni professionali estranee al rapporto di lavoro - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
Ai fini della decisione sulla giurisdizione - la quale è determinata dall'oggetto della domanda - deve esser preso in considerazione il cosiddetto "petitum" sostanziale dedotto dall'attore, avendo riguardo in particolare ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio; pertanto qualora l'attore alleghi a fondamento di tale pretesa specifiche circostanze di fatto relative ad un determinato rapporto giuridico, la giurisdizione appartiene al giudice designato dalla legge in relazione a tale rapporto. Ne deriva che la domanda di un ingegnere, dipendente di un comune, volta a far valere nei confronti dell'ente il diritto al compenso per una attività professionale svolta su incarico del comune stesso, asseritamente al di fuori dei compiti di istituto, configurando una posizione di diritto soggettivo che prescinde totalmente dal rapporto di lavoro di pubblico impiego rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)