Sez. U, Sentenza n. 324 del 12/06/1999 (Rv. 527336 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Controversia instaurata da un fisico dipendente da Azienda Ospedaliera al fine di ottenere il compenso per prestazioni professionali estranee al rapporto di pubblico impiego - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal fisico sanitario di un'azienda ospedaliera al fine di ottenere il compenso per l'attività di sorveglianza fisica per i lavori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, attività svolta su incarico dell'azienda ospedaliera e non costituente oggetto del suo rapporto di pubblico impiego, essendo dedotta in giudizio l'esistenza di un rapporto d'opera professionale il cui accertamento compete al giudice ordinario e dovendosi la giurisdizione determinare in relazione al petitum sostanziale e alla "causa petendi", ossia tenendo conto della natura della posizione giuridica dedotta, avuto riguardo alla protezione sostanziale accordata ad essa dal diritto positivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)