Sez. 3, Sentenza n. 1080 del 19/04/1974 (Rv. 369038 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONDIZIONE - DIFFERENZE - MANCANZA DELL'EVENTO SUPPOSTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA EX TUNC.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONDIZIONE - DIFFERENZE - MANCANZA DELL'EVENTO SUPPOSTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA EX TUNC.*
La presupposizione, consistente nella sottintesa considerazione, da parte dei contraenti, di una determinata situazione di fatto e di diritto, determina la risoluzione ex tunc del contratto, una volta accertato il venir meno dell'evento supposto; essa si distingue dalla condizione per il fatto che l'evento passato presente o futuro non si pone con carattere di incertezza nella rappresentazione delle parti. (V 2828'72, mass n 360525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)