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Sez. 3, Sentenza n. 1080 del 19/04/1974 (Rv. 369038 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONDIZIONE - DIFFERENZE - MANCANZA DELL'EVENTO SUPPOSTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369038-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONDIZIONE - DIFFERENZE - MANCANZA DELL'EVENTO SUPPOSTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA EX TUNC.*

La presupposizione, consistente nella sottintesa considerazione, da parte dei contraenti, di una determinata situazione di fatto e di diritto, determina la risoluzione ex tunc del contratto, una volta accertato il venir meno dell'evento supposto; essa si distingue dalla condizione per il fatto che l'evento passato presente o futuro non si pone con carattere di incertezza nella rappresentazione delle parti. (V 2828'72, mass n 360525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)