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Sez. 2, Sentenza n. 19994 del 18/07/2008 (Rv. 604418 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Comunione di una via privata costituita "ex collatione agrorum privatorum" - Accertamento - Regime della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604418-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo, tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito per avere escluso rilevanza, ai fini della comproprietà di una strada interpoderale, di elementi quali un'antica mappa del tracciato della strada, l'ampiezza di questa, l'idoneità al percorso di mezzi meccanici, la presenza di numerazione civica e di varie porte a fronte strada, una lettera attestante l'esistenza, al di sotto della strada, di una tubatura per le acque di scolo delle proprietà frontiste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)