Sez. 3, Sentenza n. 137 del 08/01/1980 (Rv. 403521 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalita del giudice del merito, il quale non e tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali e a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo soltanto fornire un'esauriente e convincente motivazione della decisione adottata, sulla base degli elementi che ritiene piu attendibili e pertinenti. (Conf 1631/77, mass n 385341; (Conf 1641/75, mass n 375246; (Conf 2139/73, mass n 365351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)