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Sez. 3, Sentenza n. 137 del 08/01/1980 (Rv. 403521 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403521-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalita del giudice del merito, il quale non e tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali e a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo soltanto fornire un'esauriente e convincente motivazione della decisione adottata, sulla base degli elementi che ritiene piu attendibili e pertinenti. (Conf 1631/77, mass n 385341; (Conf 1641/75, mass n 375246; (Conf 2139/73, mass n 365351).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)