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Sez. 1, Sentenza n. 11296 del 10/11/1998 (Rv. 520550 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - IN GENERE | Mancata o intempestiva "electio amici" - Conseguenze - Efficacia della stipulazione tra le parti originarie - Fattispecie in tema di contratto di opzione.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520550-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - IN GENERE

Il contratto per persona da nominare è destinato, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., a produrre i suoi effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, e ciò non solo nel caso in cui oggetto del negozio risulti una prestazione indivisibile, ma anche quando la stessa risulti frazionabile in più parti e con riferimento ad una pluralità di soggetti. Ne consegue che, in presenza (come nella specie) di un contratto di opzione di acquisto di quote di una Srl che conferisca ad una parte la potestà di accettare anche per persona da nominare la proposta di vendita irrevocabilmente formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, mentre l'inefficacia della contestuale "electio amici" (per difetto di adesione o di pregressa valida procura dell'eletto) comporta, al pari della mancanza della nomina del terzo, il definitivo consolidarsi dell'iniziale posizione negoziale dello stipulante medesimo nella sua globale consistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1405

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)