Sez. L, Sentenza n. 186 del 12/01/1998 (Rv. 511444 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione all'esecuzione per lo stesso credito - Litispendenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 cod. proc. civ., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27 comma primo e 615 comma primo cod. proc. civ., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)