Sez. 2, Sentenza n. 13852 del 09/11/2001 (Rv. 550113 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO | Rapporti di vicinato - Norme relative - Limiti di applicabilità - Compatibilità con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini - Tubi impianto riscaldamento - Art. 889 cod. civ. - Applicabilità - Deroga - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO
Rispetto a singole unità immobiliari di proprietà individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato, tra le quali quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini; pertanto, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la rigorosa osservanza di dette norme non sia nel singolo caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. A tale stregua, anche con riferimento ai tubi dell'impianto di riscaldamento di edifici condominiali l'applicabilità dell'art. 889 cod. civ. è derogabile solo per incompatibilità dell'osservanza della distanza ivi indicata con la struttura stessa di tali edifici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)