Sez. 2, Sentenza n. 139 del 19/01/1985 (Rv. 438337 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - NORME RELATIVE - LIMITI DI APPLICABILITÀ - COMPATIBILITÀ CON LA CONCRETA STRUTTURA DELL'EDIFICIO E CON LA PARTICOLARE NATURA DEI DIRITTI E DELLA FACOLTÀ DEI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - NORME RELATIVE - LIMITI DI APPLICABILITÀ - COMPATIBILITÀ CON LA CONCRETA STRUTTURA DELL'EDIFICIO E CON LA PARTICOLARE NATURA DEI DIRITTI E DELLA FACOLTÀ DEI CONDOMINI.*
Rispetto a singole unità immobiliari di proprietà individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato, tra le quali è compresa quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini. Pertanto, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice del merito deve accertare se la rigorosa osservanza di dette norme sia o non nel singolo caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza che è propria dei rapporti condominiali. (V 3105/81, mass n 413677; (V 698/73, mass n 362875; (Conf 741/77, mass n 384344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)