Sez. 2, Sentenza n. 741 del 18/02/1977 (Rv. 384344 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - DISTANZE PER TUBI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COMPATIBILITA CON IL CONDOMINIO - CONTROVERSIE TRA CONDOMINI - RELATIVA OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE COLLETTIVE DELLA CONVIVENZA DEI CONDOMINI - NECESSITA - INSTALLAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI - DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE - APPRESTAMENTO DI IDONEE OPERE DI SALVAGUARDIA - LICEITA DELL'INSTALLAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - DISTANZE PER TUBI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COMPATIBILITA CON IL CONDOMINIO - CONTROVERSIE TRA CONDOMINI - RELATIVA OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE COLLETTIVE DELLA CONVIVENZA DEI CONDOMINI - NECESSITA - INSTALLAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI - DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE - APPRESTAMENTO DI IDONEE OPERE DI SALVAGUARDIA - LICEITA DELL'INSTALLAZIONE.*
Rispetto a singole unita di proprieta individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato - tra le quali, quella dell'art 889 cod civ - trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facolta dei condomini. Pertanto, qualora esse vengano invocate in giudizio tra condomini, il giudice del merito, tenuto conto delle normali esigenze dei proprietari delle singole unita immobiliari in ordine al godimento delle medesime, nonche della struttura materiale dello edificio, e tenuto ad accertare se la rigorosa osservanza di dette norme non sia, nel singolo caso, irragionevole, considerando che la coesistenza di piu appartamenti in un unico edificio implica di per se il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che e propria dei rapporti condominiali. Cosi, se per l'installazione di servizi essenziali alle esigenze di vita (nella specie, conduttura di acqua e tubo di scarico) sia necessario, in considerazione della materiale struttura dell'edificio e delle connessioni fra le varie unita immobiliari, compiere opere a distanza inferiore di quella stabilita dalle norme sui rapporti di vicinato, l'apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unita immobiliari di proprieta altrui puo essere elemento sufficiente per rendere legittima l'opera di un condomino. (V 698/73, mass n 362875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)