diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 05/06/1985 (Rv. 441024 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441024-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*

Il fatto della svalutazione monetaria, che deve ritenersi notorio tanto in ordine alla sussistenza di essa quanto in ordine al suo concreto ammontare, incide normalmente nel patrimonio del creditore di una somma di denaro per il periodo dell'inadempimento del debitore alla stregua di nozione di fatto di comune esperienza, in misura corrispondente al tasso d'inflazione sulla base degli indici ufficiali del costo della vita. Pertanto al fine del riconoscimento in favore di detto creditore del maggior danno correlato alla sopravvenuta perdita di potere di acquisto della moneta, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., deve ritenersi che il creditore medesimo ottemperi all'Onere di allegazione e di prova qualora deduca ed invochi quei fatti notori e di comune esperienza, cioè identifichi il danno subito nell'intervenuta svalutazione e ne chieda la quantificazione secondo l'indicato tasso ufficiale di inflazione, mentre, solo a fronte di una richiesta di risarcimento in misura maggiore, può farsi carico all'istante di evidenziarne il fondamento (dimostrando, ad esempio, l'impossibilità di attuare, per l'inadempienza del debitore, specifici investimenti programmati, o la necessità di procurarsi denaro a condizioni particolarmente svantaggiose, ovvero di aver perduto più consistenti utilità con impieghi della somma dovutagli consoni alle sue condizioni e qualità personali), così come resta a carico del debitore, che sostenga l'insussistenza in concreto del danno da svalutazione, o la sua incidenza in misura inferiore a quella costituita dal tasso d'inflazione, di dare la corrispondente prova contraria. (V 651/84, mass n......; (V 123/83, mass n 424926).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)