diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5723 del 05/12/1978 (Rv. 395514 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395514-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non sussiste la nullita della consulenza tecnica per omessa comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni, qualora esse siano state poste in grado di svolgere la loro attivita difensiva. (nella specie il consulente tecnico d'ufficio aveva dato comunicazione scritta ad entrambi i consulenti di parte dell'inizio delle operazioni e del luogo del loro svolgimento). (Conf 2395/75, mass n 376262; (Conf 352/75, mass n 373588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)