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Sez. L, Sentenza n. 1052 del 03/02/1988 (Rv. 457340 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA SENZA RIPOSO COMPENSATIVO - DIRITTI DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1988-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457340-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA SENZA RIPOSO COMPENSATIVO - DIRITTI DEL LAVORATORE.*

Il lavoratore, che presti la sua attività, a pieno orario, anche di domenica, senza fruizione di riposo compensativo, ha diritto di ricevere per tale ulteriore prestazione: a) la retribuzione giornaliera, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile o ad un sesto di quella settimanale; b) la maggiorazione prevista dalla legge o dalle più favorevoli norme collettive per il lavoro straordinario domenicale; C) il risarcimento per il mancato godimento del riposo settimanale, quantificabile razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera. (V 4785/86, mass n 447486; (V 3104/85, mass n 440801; (V 5923/82, mass n 423682; (V 5148/78, mass n 394899; (Conf 1860/83, mass n 426705, prima parte; (Conf 4982/78, mass n 394703).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)