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Sez. U, Sentenza n. 3104 del 22/05/1985 (Rv. 440801 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PRESTAZIONE LAVORATIVA COMPIUTA LA DOMENICA DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI ATTIVITÀ - MAGGIORAZIONE DELLA PAGA GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DI AUTOFERROTRANVIERI.*
Stato
decisa il 1985-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440801-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PRESTAZIONE LAVORATIVA COMPIUTA LA DOMENICA DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI ATTIVITÀ - MAGGIORAZIONE DELLA PAGA GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DI AUTOFERROTRANVIERI.*

Qualora il lavoratore, dopo sei giorni consecutivi di attività, presti la propria opera anche la domenica, senza quindi riposo compensativo, il riconoscimento della paga giornaliera, con la maggiorazione per lavoro festivo, vale a compensare la rinuncia a detta festività, normalmente destinata alla vita familiare e sociale, ma non anche il superamento della durata massima della settimana lavorativa in termini di orario (con conseguente anomala usura di energie), in relazione al quale deve affermarsi il diritto del lavoratore medesimo ad una ulteriore maggiorazione, a titolo risarcitorio, da liquidarsi, in difetto di diversa previsione negoziale, secondo i parametri contemplati per il lavoro straordinario. (nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio in controversia promossa da autoferrotramvieri, rilevando che la sentenza dei giudici del merito, nella parte in cui aveva interpretato l'art. 17 del C.C.n.L. del 23 luglio 1976 nel senso della inclusione di detta ulteriore maggiorazione in quella contemplata per il lavoro domenicale, risultava affetta da violazione delle norme di ermeneutica e da vizio di motivazione). (V 931/83, mass n 425692; (V 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)